Lo statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituito, ai sensi dell’art. 39 e seguenti del Codice Civile, con sede in Brescia, via Luigi Ercoli n. 43, un comitato denominato “Comitato Con Cim-punda – ONLUS”.

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici. Essa intende operare nel pieno rispetto e per la promozione delle pari opportunità tra gli uomini e le donne e dei diritti inviolabili dell’uomo.

La durata del comitato è illimitata.

Nella denominazione del Comitato e in qualsivoglia segno distintivo o comu-nicazione rivolta al pubblico dovrà comparire l’acronimo ONLUS, ovvero, per esteso, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.

Art. 2 – Finalità

Il Comitato non ha fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con lo scopo di:

  • fare beneficenza portando soccorso alla popolazione indigente residente o anche occasionalmente presente nel quartiere di Cimpunda, città di Bukavu, e nel quartiere di Kilomoni, città di Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo, con particolare riferimento ai problemi dell’istruzione e della formazione delle categorie più svantaggiate, quali minori e donne, della fame, della sottoalimentazione e della salute. A tale scopo sostiene l’opera svolta sul territorio dalle missioni cattoliche delle Suore Dorotee da Cemmo.
  • diffondere la cultura della solidarietà promuovendo in particolare il sostegno (o adozione) a distanza quale impegno morale a fornire un contributo economico stabile e continuativo nel tempo, in modo da far prendere consapevolezza dei disagi e della povertà in cui versano le persone che si intende sostenere.
  • favorire la comunicazione tra le persone che operano direttamente nelle missioni e quanti si assumono l’onere del sostegno alla loro opera.

Il Comitato promuove e realizza esclusivamente le iniziative direttamente funzionali ai fini predetti. È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – Mezzi e risorse economiche

Le entrate del Comitato sono costituite:

  1. dalle eventuali quote associative nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  2. dai versamenti volontari di associati e di terzi;
  3. da contributi di enti e/o aziende pubblici e privati;
  4. da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi, che verranno accettati dal Consiglio Direttivo garantendo in ogni caso l’indipendenza dai donatori.

È vietato distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell’organizzazione. Ogni utile o avanzo di gestione dovrà essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse connesse.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, del Comitato, il patrimonio ed ogni altra disponibilità economica saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con DPCM del 26.09.2000.

È obbligatoria la redazione del rendiconto o bilancio annuale. L’esercizio coincide con l’anno solare.

Il Comitato, che non persegue fine di lucro, destina alla realizzazione dei suoi fini istituzionali ogni provento derivante da eventuali attività commerciali accessorie o altre forme di autofinanziamento che saranno svolte nelle forme opportune e con le garanzie necessarie. A questo scopo potrà anche compiere le opportune operazioni finanziarie per il conseguimento delle proprie finalità.

Art. 4 – Promotori e aderenti

I promotori del Comitato sono i fondatori.

Al Comitato possono aderire coloro che ne fanno richiesta, accettando inte-gralmente il contenuto del presente statuto e impegnandosi per il raggiungi-mento delle finalità del Comitato, e la cui richiesta è accolta dal Consiglio Direttivo.

L’adesione al Comitato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Il Comitato si impegna a garantire una disciplina uniforme del rapporto asso-ciativo. Gli aderenti maggiori di età hanno diritto a partecipare e votare nelle assemblee, nelle modalità stabilite dal presente statuto.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a pagare le eventuali quote associative nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere al Comitato in seguito a dimissioni vo-lontarie, mancato versamento della eventuale quota annuale, indegnità deli-berata dal Consiglio Direttivo. Contro l’eventuale esclusione deliberata dal Consiglio il socio può ricorrere all’assemblea, anche richiedendo la costitu-zione del collegio dei probiviri.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art. 5 – Organi

Sono organi del Comitato:

  • l’Assemblea,
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente e il Segretario,
  • il Collegio del Probiviri.

Art. 6 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Comitato. È presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un decimo degli aderenti.

La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione, e può essere effettuata a mezzo posta ordinaria od elettronica, telefono, fax e affini.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

Hanno diritto di voto tutti gli aderenti che abbiano la maggiore età.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo che per

  • le deliberazioni relative alla modifica del presente statuto è richiesta la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • la deliberazione di sciogliere il comitato, e la conseguente devoluzione del patrimonio, per la quale è richiesta una maggioranza qualificata dei tre quarti degli aderenti.

L’assemblea ha i seguenti compiti:

  • decidere il numero di membri del Consiglio Direttivo,
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo,
  • approvare il bilancio o rendiconto economico annuale,
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto,
  • formulare proposte per l’azione del Comitato, da affidare al Consiglio Direttivo per la loro valutazione ed eventuale attuazione.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di tre membri, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente per:

  • fissare le norme per il funzionamento del Comitato,
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale,
  • eleggere il Presidente ed il Segretario,
  • accogliere o rigettare le domande di aspiranti aderenti,
  • organizzare tutte le iniziative ritenute opportune per il raggiungimento delle finalità del Comitato,
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza,
  • compiere tutti gli atti necessari al conseguimento dei fini del Comitato, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno.

Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Garantisce idonea pubblicità per tutti gli aderenti agli atti, libri e registri del Comitato.

In caso di necessità ed urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Segretario.

Art. 9 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti,
  • provvede al disbrigo della corrispondenza,
  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea.
  • provvede alla tenuta delle registrazioni contabili, con l’indicazione, ove disponibile, dei soggetti eroganti,
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio,
  • predispone lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entri il mese di marzo di ogni anno.

Art. 10 – Probiviri

L’assemblea può, in caso di controversie o comunque qualora ne valuti l’opportunità, nominare un Collegio dei Probiviri che resta in carica per il tempo stabilito dall’assemblea.

Art. 11 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea dai singoli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con. la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.