Lo statuto

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l’Associazione denominata “Comitato con Kilomoni e Cimpunda – Organizzazione di Volontariato”, di seguito semplicemente Associazione.

L’Associazione utilizza quale acronimo “Comitato con Cimpunda ODV”.

L’Associazione, ai sensi dell’art. 104, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo Settore”, utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’indicazione “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV”.

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

L’ Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS). Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, della seguente attività di interesse generale:

  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare l’Associazione si prefigge di:

  • fare beneficenza portando soccorso alla popolazione indigente residente o anche occasionalmente presente nel quartiere di Kilomoni, città di Uvira, e nel quartiere di Cimpunda, città di Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo, con particolare riferimento ai problemi dell’istruzione e della formazione delle categorie più svantaggiate, quali minori e donne, della fame, della sottoalimentazione e della salute. A tale scopo sostiene l’opera svolta sul territorio dalle missioni cattoliche delle Suore Dorotee di Cemmo,
    • diffondere la cultura della solidarietà promuovendo in particolare il sostegno (o adozione) a distanza quale impegno morale a fornire un contributo economico stabile e continuativo nel tempo, in modo da far prendere consapevolezza dei disagi e della povertà in cui versano le persone che si intende sostenere,
    • favorire la comunicazione tra le persone che operano direttamente nelle missioni e quanti si assumono l’onere del sostegno alla loro opera.

L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, si riserva di svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a dette attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore

TITOLO II. ADERENTI

ART. 3 – Ammissione

Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo esclusivo dell’attività di volontariato dei propri associati, iscritti in un apposito Registro. L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III. ORGANI

ART. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a)        l’Assemblea degli aderenti;

b)        il Consiglio Direttivo;

c)        il Presidente del Consiglio Direttivo (in breve, il Presidente);

d)        l’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 7 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

ART. 8 – Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio, e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un decimo degli aderenti.

La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione, e può essere effettuata a mezzo posta ordinaria od elettronica, telefono, o altri strumenti di comunicazione accessibili a tutti gli associati, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità del socio che partecipa e vota.

ART. 9 – Assemblea ordinaria

All’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

  1. l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
  3. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell’Organo di controllo;
  4. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  5. la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  6. l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
  7. l’approvazione del bilancio d’esercizio;
  8. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

ART. 10 – Assemblea straordinaria

All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

  1. la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto
  2. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  3. la devoluzione del patrimonio;
  4. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

ART. 11 – Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di quattro anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Segretario, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio può riunirsi anche telematicamente, purché sia possibile verificare l’identità dei consiglieri partecipanti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.

La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. 

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell’ultima procedura di nomina dell’Organo, nell’ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvede alla convocazione dell’Assemblea per eleggere il consigliere.

Il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato quadriennale del Consiglio Direttivo.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Segretario ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 12 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 13 – Il Segretario

Il Segretario sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Segretario costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 14 – L’Organo di controllo

L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno o nei casi previsti dalla Legge.

L’Organo di controllo è monocratico.

L’Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, c. 2, del Codice Civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 15 – Mezzi e risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative;
    • contributi degli aderenti;
    • contributi pubblici e privati;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rendite patrimoniali;
    • entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
    • rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale;
    • entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
    • entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
    • entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;

e ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione.

ART.  16 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 17 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio.

L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 18 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dovrà essere esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 2 dello Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. 

Parimenti è vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 19 – Libri Sociali Obbligatori

L’Associazione tiene:

  • il Registro dei Volontari;
    • il Libro degli Associati;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    • il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, qualora istituito;
    • il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto, fermo restando il divieto di distribuirlo tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, ad altri Enti del Terzo Settore, principalmente Organizzazioni di Volontariato, secondo le determinazioni dell’Assemblea, che provvede anche alla nomina di un liquidatore, che vi provvede in conformità a quanto previsto dall’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo, con funzione di Presidente, dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 22 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.